(massima n. 1)
Per il disposto dell’art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall’art. 13 D.L. 6febbraio 1987, n. 16 conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall’opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.