(massima n. 1)
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell’art. 142 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente di per sè il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura «autovelox». Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall’altro, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova in sé e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell’effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data, dall’opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.