(massima n. 1)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità compiuto mediante l’uso di apparecchiature elettroniche, l’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, richiede che gli strumenti a tal fine adoperati siano omologati, siano in grado di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e debbano essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale, ma non anche che essi siano muniti di dispositivi idonei ad assicurare una documentazione stabile dell’accertamento della infrazione, atteso che, al fine di ottenere un rilevamento chiaro ed accertabile, è necessario soltanto che l’apparecchiatura fornisca una rilevazione inequivoca della velocità, ben potendo l’identificazione del veicolo essere rimessa alla percezione diretta dell’agente di polizia addetto alla apparecchiatura stessa.