(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la mancata omologazione dell’apparecchio «autovelox» modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l’omologazione concessa al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell’atto autorizzativo del precedente, senza necessità di ulteriori omologazioni.