(massima n. 1)
In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «telelaser»), la preventiva omologazione dell’apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, — in difetto di ogni previsione normativa in tal senso — l’omessa indicazione nel verbale di accertamento dell’infrazione dei dati relativi all’omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell’accertamento stesso.