(massima n. 1)
Ai fini della legittimitā della rilevazione della velocitā mediante telelaser e della sua validitā probatoria, non č necessario che lapparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocitā venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocitā ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione).