(massima n. 1)
L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma I-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e lo ius superveniens di cui all’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel 2003).