(massima n. 2)
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante «autovelox», è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.