(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell’esclusione della responsabilità del trasgressore per l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell’art. 3, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto non sanzionabile la contestata violazione del codice della strada per eccesso di velocità, attribuendo erroneamente rilievo esimente ad una mera esigenza personale e soggettiva del trasgressore, quale l’eliminazione dello stato di ansia che l’aveva colto per aver lasciato la propria figlia piccola presso altra famiglia al fine di recarsi a sostenere un colloquio di lavoro, così da dover «fare il più in fretta possibile» per poter rivedere al più presto la figlia medesima).