(massima n. 1)
In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h.