(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo č tenuto ad osservare in prossimitā degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocitā particolarmente moderata, tale da consentire lesercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che lattraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha precisato che non č possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene lattraversamento pedonale).