(massima n. 1)
In tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa — vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità — il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. (Nella fattispecie l’imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).