(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo.