(massima n. 1)
In tema di licenziamento, è illegittima la risoluzione del rapporto di un conducente straniero di autotreni motivata sulla base del mero possesso della patente di guida del Paese d’origine non convertita in patente italiana ove, secondo la prassi amministrativa, detta conversione venga richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un anno come residente nei registri anagrafici italiani, dovendosi ritenere, alla stregua del principio enunciato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 101 del 2011, che tra i mezzi di interpretazione della legge va ricompresa la prassi amministrativa, ossia il comportamento degli organi competenti all'applicazione di essa. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dimori abitualmente in Italia, resta priva di rilievo l’inosservanza da parte dello stesso dell’obbligo di richiedere la suddetta iscrizione previsto dall’art. 136 codice della strada, la cui violazione non incide sulla possibilità di rendere la prestazione lavorativa.