(massima n. 1)
            In  tema  di  licenziamento,  è illegittima  la risoluzione  del  rapporto di un conducente  straniero di autotreni  motivata  sulla base del  mero possesso della patente di guida del Paese d’origine non convertita in patente italiana ove, secondo la  prassi  amministrativa,  detta  conversione  venga richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un  anno  come  residente  nei  registri anagrafici  italiani,  dovendosi  ritenere, alla  stregua  del principio  enunciato  dalla  Corte  costituzionale nell’ordinanza  n.  101  del  2011,  che  tra  i  mezzi  di interpretazione della legge va ricompresa la prassi amministrativa, ossia il comportamento degli  organi  competenti  all'applicazione  di  essa.  Ne consegue  che,  anche  nell’ipotesi  in  cui  il  lavoratore dimori  abitualmente  in  Italia, resta  priva  di  rilievo l’inosservanza da parte dello stesso dell’obbligo di  richiedere  la  suddetta  iscrizione  previsto dall’art. 136 codice della strada, la cui violazione non  incide  sulla  possibilità  di  rendere  la prestazione  lavorativa.