(massima n. 1)
            In  tema  di  circolazione  stradale,  ai  fini dell’applicazione  dell’art.  135  c.d.s. — per  la  quale  i conducenti  muniti  di  patente  di  guida o  di  permesso internazionale  rilasciati  da  uno  Stato  estero  possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno — rileva la data di acquisizione della residenza e  non  quella  del  rilascio  del  permesso  di soggiorno,  che  non  implica  necessariamente l’immediata iscrizione dello straniero nelle liste anagrafiche,  considerato  che  l’attribuzione  della  residenza segue  un  diverso  procedimento  amministrativo  che  si instaura  con  la  presentazione  della  domanda dell’interessato al Comune, il quale, previo svolgimento delle  opportune  verifiche,  procede  all’iscrizione  del richiedente nel registro dei residenti.