(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, ai fini dell’applicazione dell’art. 135 c.d.s. — per la quale i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno — rileva la data di acquisizione della residenza e non quella del rilascio del permesso di soggiorno, che non implica necessariamente l’immediata iscrizione dello straniero nelle liste anagrafiche, considerato che l’attribuzione della residenza segue un diverso procedimento amministrativo che si instaura con la presentazione della domanda dell’interessato al Comune, il quale, previo svolgimento delle opportune verifiche, procede all’iscrizione del richiedente nel registro dei residenti.