(massima n. 1)
La facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero, di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo ai conducenti stranieri, o ai cittadini italiani che siano residenti all’estero, e non anche a quelli residenti in Italia, per i quali vige l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall’autorità italiana.