(massima n. 1)
            Ai sensi dell’art. 135 cod. strada, il conducente munito  di  patente  di guida  o  di  permesso  internazionale, rilasciati da uno Stato estero, è abilitato alla guida in Italia di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie, per le quali è  valida  la  loro  patente  o  il loro permesso nel Paese di rilascio, solo fino ad un anno successivo all’acquisto della  residenza in  Italia  (per  consentire  le  pratiche  di conversione o  il  conseguimento  della  patente italiana);  pertanto,  risponde  della  violazione  di  cui all’art.  122,  secondo  e  ottavo  comma,  cod.  strada  il conducente che — residente in Italia da oltre un anno senza  avere  ottenuto la  conversione  della  propria patente  rilasciata  all’estero  né  conseguita  la  patente italiana — circoli  alla  guida  di  un  veicolo  con la  sola autorizzazione  ad  esercitarsi, senza  avere  a  fianco un  istruttore.