(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 135 cod. strada, il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, è abilitato alla guida in Italia di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie, per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio, solo fino ad un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia (per consentire le pratiche di conversione o il conseguimento della patente italiana); pertanto, risponde della violazione di cui all’art. 122, secondo e ottavo comma, cod. strada il conducente che — residente in Italia da oltre un anno senza avere ottenuto la conversione della propria patente rilasciata all’estero né conseguita la patente italiana — circoli alla guida di un veicolo con la sola autorizzazione ad esercitarsi, senza avere a fianco un istruttore.