(massima n. 1)
In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio, il soggetto che abbia noleggiato il veicolo — e che non risulti esserne stato alla guida — non è obbligato in solido con il trasgressore per le sanzioni accessorie della decurtazione dei punti patente (art. 126-bis d.lgs. n. 285 del 1992) e della sospensione della patente stessa, trattandosi di sanzioni a carattere personale (cfr. Corte cost., sentenza n. 27 del 2005), sicché, dalla circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) non può inferirsi, di perse, quella di aver condotto il veicolo medesimo.