(massima n. 1)
Il provvedimento che ordini al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nell’ipotesi di azzeramento dei punti, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 6, cod. strada, si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sicché la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.