(massima n. 2)
Come già affermato dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 33 del 2001, è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del Codice della strada, come modificato dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui ha introdotto la sanzione accessoria, per chi si ponga alla guida di un autoveicolo con patente scaduta, del fermo dello stesso per due mesi, sotto il profilo che detta disposizione si porrebbe in contraddizione con la legge n. 205 del 1999 — con la quale il Governo era stato delegato a procedere alla depenalizzazione dei reati minori e alla modifica del sistema penale e tributario — che, all’art. 5, lettera d), ha stabilito che, in caso di guida con patente scaduta, sia disposto il sequestro del veicolo fino a tre mesi, misura a carattere cautelare e non già sanzionatorio, come il fermo. Infatti, nella introduzione di tale seconda misura, il legislatore delegato non si è discostato dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi e criteri direttivi fissati dalla predetta legge delega, che, nella citata disposizione, ha adoperato il termine «sequestro» in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la perdita di disponibilità del veicolo.