(massima n. 1)
In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali ab origine, l’adozione del principio di irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l’abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.