(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all’uso della patente di guida, chieda l’annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.