(massima n. 1)
La condotta dello straniero residente in Italia alla guida di veicolo con patente estera non convertibile (perché non rilasciata da uno Stato comunitario o da uno dei Paesi non comunitari con i quali, a condizione di reciprocità, è prevista la possibilità di sostituire la patente) ha una disciplina diversificata. Allo straniero, intanto, è certamente consentito guidare in Italia con la patente estera, se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia. Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno, che però guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo di cui all’articolo 126, comma 7, del codice della strada, al pari dello straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente straniera ancora in corso di validità. Risponde, invece, del reato di guida senza patente lo straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente estera non più in corso di validità. (La Corte ha anche tenuto a ricordare che, secondo il nuovo disposto dell’articolo 135 del codice della strada, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con entrata in vigore in data 19 gennaio 2013, prevede che il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente ancora in corso di validità, sarà chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui al nuovo articolo 126, comma 11, del codice della strada).