(massima n. 1)
La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l’illecito penale di cui all’art. 6 della legge n. 575 del 1965 [n.d.r. ora art. 73, d.lgs. 159/2011] e non l’ipotesi di cui all’art. 116, comma tredicesimo, d.lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell’art. 19 d.lgs. n. 507 del 1999.