(massima n. 1)
Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto con il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente è divenuto illecito amministrativo, e perciò depenalizzato (art. 116, c. 12, del codice della strada vigente), è possibile il concorso nel reato di guida senza patente, ora previsto dall’art. 116, c. 13, quando l’affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’affidatario è sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconducibile ai parametri generali previsti dall’ordinamento in tema di concorso secondo i quali il concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione all’esecuzione materiale del reato, ma anche quando l’agente abbia incitato o rafforzato l’altrui volontà, o fornito i mezzi per commetterlo.