(massima n. 1)
In caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999, per fatti commessi nel vigore della precedente disciplina trova applicazione, ai sensi dell’art. 100 del citato d.lgs.; la sanzione amministrativa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione dell’interessato avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa per il comportamento di «incauto affidamento» di un autoveicolo ad un soggetto privo di patente, commesso prima della depenalizzazione dell’illecito).