(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il traino di un rimorchio privo del prescritto duplicato della targa del veicolo trainante, già punito come illecito penale ai sensi dei commi terzo ed ottavo dell’art. 66 cod. strad. previgente, integra ora, giusto il disposto dei commi quarto e undicesimo dell’art. 100 del nuovo cod. strad. un mero illecito amministrativo. Ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui al citato comma ottavo dell’art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione il disposto del comma secondo dell’art. 2 c.p., mentre gli atti vanno trasmessi all’autorità amministrativa. Né a diversa conclusione inducono le norme transitorie recate dal nuovo codice, atteso che l’art. 235, del d.lgs. 285/1992 relativo alle norme del titolo terzo, si limita a fissare al comma settimo il termine iniziale di applicabilità del nuovo regime dettato in genere in materia di targhe, senza alcun cenno alle violazioni anteriormente commesse e, quindi, senza limitare l’applicabilità del principio di cui al ricordato comma secondo dell’art. 2 c.p.