(massima n. 1)
Circolare con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificati non costituisce né il reato previsto dall’art. 100 comma 12 né quello previsto dall’art. 100 comma 14 d.lgs. 285/1990, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un alterazione della targa originaria, né una sostituzione con targa non propria (Nell’occasione, la Corte ha precisato che è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell’art. 100 citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa.).