(massima n. 1)
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa — per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione — vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente.