(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, la disposizione dell’articolo 97, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede che, nel ciclomotore, la targa identifichi non il veicolo ma l’intestatario, sicché essa è personale e viene trattenuta dal titolare allorché il ciclomotore cui essa è applicata viene venduto. È pertanto onere del titolare della targa rilevata dimostrare la propria estraneità alla violazione, ovvero l’utilizzo abusivo del mezzo da parte di terzi, a lui non addebitabile, né può ritenersi che egli possa limitarsi a contestare l’esattezza del rilevamento in relazione al fatto che la dichiarazione del pubblico ufficiale non è assistita da fede privilegiata perché attinente ad una percezione sensoriale dello stesso implicante margini di apprezzamento. Infatti, la possibilità di errore esclude che la dichiarazione dei verbalizzanti debba essere contrastata con querela di falso, ma da ciò non deriva certamente un onere a carico della amministrazione di dare anche ogni volta la prova della esattezza del rilevamento stesso.