(massima n. 1)
Le disposizioni di cui allart. 97 del codice della strada, relative alle formalitą necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione limmediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dellart. 97 codice della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatica.