(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell’accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada.