(massima n. 1)
Ai fini della notificazione con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., deve presumersi la buona fede del notificante che abbia fatto affidamento in una prima tentata notifica sui dati risultanti dalla carta di circolazione dell’autoveicolo intestato al notificando (anziché sui dati anagrafici), posto che le risultanze di detto documento sono fidefacenti fino a querela di falso, ed abbia poi eseguito con la normale diligenza ulteriori ricerche della residenza del notificando, risultate negative dal verbale di mancata notifica redatto dall’ufficiale giudiziario.