(massima n. 2)
In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, settimo comma, del nuovo codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213, sesto comma, c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93, settimo comma, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196, primo comma, c.d.s.) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981.