(massima n. 4)
L’obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l’ufficio del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all’estero del veicolo da parte dell’intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell’autoveicolo, incorrendo, così nella violazione disciplinata dall’art. 93 commi 5 e 9, del Codice della strada. Infatti, la finalità dell’obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito del l’immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri. (Nella fattispecie, riguardante illeciti amministrativi contestati a società intermediaria per l’esportazione di autoveicoli, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo di comunicazione dell’esportazione potesse sorgere solo se il veicolo immatricolato fosse stato iscritto al P.R.A.).