(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con riferimento alla individuazione del soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, c.c., con il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, nel caso questa fosse concessa in «leasing», per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che, all’articolo 91, comma secondo, ha esteso tale responsabilità solidale anche al locatario, sussiste responsabilità solidale del solo soggetto proprietario concedente, giacché la indicata norma dell’articolo 2054, terzo comma, c.c., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (articolo 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati.