(massima n. 1)
L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 — che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori — la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell’accertamento che su un autocarro destinato al trasporto di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi di cemento).