(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla disciplina del servizio di piazza con taxi (art. 86, comma 3, del codice della strada), consistita nel l’aver prelevato l’utente fuori del Comune di rilascio della licenza, occorre interpretare l’art. 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 — là dove stabilisce, tra l’altro, che «il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione» — nel senso che il servizio può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell’utente e che per «inizio del servizio» deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell’utente, ciò comportando l’onerosità e l’esclusività del servizio medesimo in favore dell’utente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione anzidetta, in quanto l’utente del taxi — prelevato in Comune diverso da quello del rilascio della licenza — aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal fine, il taxi era partito dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio).