(massima n. 1)
            In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla  disciplina  del  servizio  di  piazza  con  taxi  (art.  86, comma 3, del codice della strada), consistita nel l’aver prelevato  l’utente  fuori  del  Comune  di  rilascio  della licenza,  occorre  interpretare l’art. 11, comma  2,  della legge 15 gennaio 1992, n. 21 — là dove stabilisce, tra l’altro, che «il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono  effettuati  con  partenza dal territorio  del  Comune  che  ha  rilasciato la  licenza per  qualunque destinazione» — nel  senso che  il  servizio  può  iniziare  anche  altrimenti  che  con  il prelevamento dell’utente e che per «inizio del servizio» deve  intendersi  la  messa  del  taxi  a  disposizione dell’utente, ciò comportando l’onerosità e l’esclusività  del servizio medesimo in favore dell’utente. (Nella  specie,  la  S.C.  ha  confermato  la  sentenza  del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione  anzidetta,  in quanto l’utente del taxi — prelevato in  Comune  diverso  da  quello  del  rilascio  della  licenza — aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal  fine,  il  taxi  era  partito  dal  Comune  che  aveva provveduto a detto rilascio).