(massima n. 1)
In caso di esercizio dell’attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l’applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta «NCC» e l’uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l’art. 85, quarto comma, cod. strada, avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta.