(massima n. 1)
            In caso di esercizio dell’attività di noleggio con conducente,  non  costituiscono  illecito l’applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta «NCC» e l’uso di un contachilometri  digitale  idoneo  a  misurare  la  distanza percorsa  nel  viaggio  con  il  cliente,  qualora  detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa  secondaria  regolatrice  del  trasporto  locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l’art. 85, quarto comma,  cod.  strada,  avente  natura  di norma  in bianco, che  non  può  ritenersi  violata,  in  virtù  del principio di legalità desumibile dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore  anteriormente  alla  condotta.