(massima n. 1)
            In tema di noleggio con conducente (ncc), l’esistenza di un contratto di appalto, in virtù del quale l’autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l’assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi — per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e  non  ad una indifferenziata platea — e, conseguentemente, l’illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella normativa di settore.  (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, confermando il verbale di contravvenzione ivi opposto, aveva  ritenuto  illecita  la  sosta,  su  area  pubblica  nei pressi di una discoteca, di vetture autorizzate al servizio di ncc, nonostante  i  relativi  conducenti,  alla stregua  dei  contratti  di  appalto  prodotti  e conclusi  con  il  gestore  del  locale,  fossero  in attesa  di  prelevare, all’esterno di esso e nelle ore concordate, i clienti che avevano a propria volta commissionato, prenotandolo, il servizio al gestore della discoteca).