(massima n. 1)
L’attività di trasporto, al fine di recapito di plichi, anche voluminosi (cd. servizio di procacciato), alla quale il dipendente della s.p.a. Poste Italiane in servizio in qualità di portalettere sia richiesto dalla datrice di lavoro di procedere con il proprio veicolo, non abilitato al trasporto per conto di terzi, non integra né l’ipotesi di adibizione ad uso di terzi che si realizza con il servizio di trasporto per conto terzi, di cui all’art. 88 del d.lgs. n. 285 del 1992 (per la quale è necessario che l’esercente sia un imprenditore e si obblighi in tale veste all’esecuzione dietro corrispettivo), né l’ipotesi di cd. uso proprio, costituita dal trasporto di cose in conto proprio, che è regolata dall’art. 83, comma 2, dello stesso d.lgs. ed è assoggettata a licenza, atteso che i plichi vengono trasportati per conto della datrice di lavoro ed in adempimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore all’espletamento del suddetto servizio e legittimo il trasferimento del medesimo in altra sede giustificato dalla datrice di lavoro in ragione di tale rifiuto e dall’esistenza di un esubero di personale per l’accettazione dell’espletamento del servizio da parte di altro dipendente. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto ai fini della valutazione del trasferimento, impugnato dal lavoratore, nel presupposto che il richiesto servizio realizzasse un trasporto di cose per conto terzi e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria dell’illegittimità del trasferimento).