(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, l’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui agli artt. 78, 93, 110 e 114 del d.lgs. n. 285 del 1992, non include l’ipotesi di cui all’art. 80 del d.lgs. cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione.