(massima n. 1)
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) č impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilitą della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dą luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza del tribunale, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione pronunciata in sede di rinvio "prosecutorio", non trovando applicazione ai giudizi non pił pendenti in primo grado l'art. 49 della l. n. 69 del 2009, che ha reintrodotto l'appellabilitą di dette sentenze).