(massima n. 1)
Il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. Ne consegue che il giudice di rinvio, in virtù del "dictum" della Corte remittente sulla censura di contraddittorietà di un lodo arbitrale in quanto tenuto ad accertare se, nel risarcimento del danno da risoluzione, si fosse tenuto conto delle anticipazioni effettuate dal committente alla ditta appaltatrice ha, correttamente, ritenuto assorbite, nel rispetto del "thema decidendum" e del giudicato implicito, le questioni sollevate sulla tardività delle riserve e sul quantum risarcitorio.