(massima n. 1)
In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di autocarro con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella risultante dal la carta di circolazione, per essere stata sostituita l’intera cabina (con relativa targhetta originale) con altra appartenente ad altro veicolo, anche se regolarmente acquistata, sussiste la violazione dell’articolo 74, comma sesto, cod. strada. La disposizione, infatti, è finalizzata a consentire in ogni momento l’identificazione del mezzo attraverso l’assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Tale finalità deve ritenersi esclusa quando gli elementi identificativi del mezzo (targhetta d’identificazione e relativa indicazione di numero di telaio) si riferiscono al veicolo dal quale la cabina è stata asportata e non a quello sul quale sono stati riscontrati in sede di contestazione, essendo tenuto il proprietario dell’automezzo, nel caso in cui il numero d’identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile a farlo sostituire presso gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ex art. 74 terzo comma, Codice della Strada.