(massima n. 1)
Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada (nella specie l'omessa segnalazione dell'altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri, cui l'amministrazione pubblica è tenuta in virtù dell'articolo 61, primo comma, lettera b, del codice della strada e dell'articolo 118 del relativo regolamento di esecuzione), il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro.