(massima n. 1)
Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 terzo comma c.c., che è configurabile anche rispetto alla circolazione di una escavatrice meccanica (rientrante nella categoria dei veicoli quale macchina operatrice meccanica), non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenutola sussistenza della prova liberatoria, essendo emerso che l’intervento dell'escavatore coinvolto nel sinistro — che non era munito di certificazione per circolare su strada — era stato in un primo tempo rifiutato da un dipendente dell’azienda proprietaria del mezzo, perché l’uscita dal cantiere era stata vietata, disposizione disattesa da altro dipendente dopo l’orario di chiusura del cantiere).