(massima n. 1)
In tema di codice della strada, non incide, sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona, l’eventuale mancanza delle indicazioni che ai sensi dell’articolo 77, settimo comma, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. Infatti, l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità della apposizione del segnale stesso, la quale sarà correlata — come per tutti gli atti amministrativi — alla provenienza dell’ordine dall’autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte. (Nella specie l’obbligatorietà del divieto di sosta derivava dalla pacifica esistenza di una legittima ordinanza sindacale, adottata nel rispetto di tutti i presupposti di legge; la S.C. ha pertanto accolto il ricorso del comune secondo cui il giudice di pace — dal quale il verbale di contestazione era stato annullato — aveva ritenuto erroneamente illegittima l’installazione del cartello stradale perché privo dell’indicazione degli estremi del provvedimento di apposizione).