(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto č possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilitą del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l'inammissibilitą del ricorso in ragione dell'assunto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto inidoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie "rationes decidendi").