(massima n. 1)
Il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni che interessano strade ed autostrade statali è attribuito dall’art. 27 del codice della strada all’ANAS, cui è, in particolare, riconosciuto, ai commi 5,7 e 8, il potere di determinare la somma dovuta per l’uso e l’occupazione di tali beni. Tale potere comporta l’esercizio di una vera e propria scelta discrezionale, in quanto la legge non commisura la determinazione della somma dovuta a criteri oggettivi, ovvero ad indici di mercato o a valutazioni dell’utilità ricavata dal concessionario, e si risolve in un apprezzamento implicante la ponderazione degli interessi pubblici con quello del privato. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dei criteri enunciati della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la controversia nella quale il concessionario assuma la carenza, in capo all’ANAS, del potere di aggiornare il canone, già determinato, di concessione di un accesso, non essendo intervenuto alcun mutamento dello stato dei luoghi e della destinazione d’uso dello stesso. Una siffatta domanda investe infatti direttamente la determinazione del canone di concessione, atto costituente esercizio di un potere autoritativo-discrezionale incidente sul regime del rapporto concessorio e, quindi, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del concessionario, senza che la natura provvedimentale dell’atto muti per effetto della trasformazione dell’ANAS, originariamente azienda pubblica inserita nell’organizzazione statale, in ente pubblico economico: nei confronti dell’esercizio di tale potere la posizione del privato non può che configurarsi come interesse legittimo.